Preavviso di licenziamento
Un rapporto di lavoro subordinato, con contratto individuale, rappresenta la più semplice forma di accordo giuridico con la quale un determinato datore di lavoro e un qualsivoglia lavoratore hanno la possibilità di iniziare una collaborazione, che può essere continuativa indeterminata (contratto a tempo indeterminato) oppure temporale (contratto di lavoro a scadenza).
In entrambi i casi esistono svariate possibilità con le quali lo stesso contratto può essere interrotto, da entrambe le parti, per un motivo o per l’altro, seppur mantenendo valide determinate condizioni da considerarsi come obblighi che devono necessariamente essere applicati, con i metodi e le norme previste dalla legge.
Uno di questi obblighi, nello specifico quello preso in considerazione nei vari paragrafi di questo articolo è il preavviso di licenziamento.
Cos'è il preavviso di licenziamento?
Quando si tratta di diritto, nell’ambito del lavoro dipendente, è semplice trovarsi in una situazione dove non si hanno abbastanza informazioni per evitare qualsiasi tipo di problema, proprio per questo il consiglio principale è sempre quello di domandare ad un esperto o, nel caso specifico, ad un avvocato che abbia un’adeguata preparazione in merito, al fine di evitare di trovarsi in situazioni difficili da risolvere e genericamente onerose.
Tuttavia, diverse normative sono oggigiorno regolate da testi unici che, per un settore o per un altro, definiscono le regolamentazioni fondamentali e sanciscono le normative vigenti che possono tornarci utili, senza avere la necessità di dover impazzire per qualcosa che fondamentalmente risulta complicata solo perché scritta in termini molto ufficiali e, di conseguenza, apparentemente complessi.
Non fanno eccezione le normative riguardanti il mondo del lavoro, regolamentate dal CCNL (contratto collettivo nazionale del lavoro), che vanno a delineare minuziosamente tutto ciò che riguarda la questione del preavviso di licenziamento (anche nel caso di contratti che riguardino un lavoratore a tempo indeterminato), rendendo l’argomento semplice e consultabile.
Nello specifico, si parla di preavviso di licenziamento quando, una delle due parti, decide unilateralmente di recedere in maniera anticipata dagli obblighi contrattuali, valido per ogni forma di inquadramento contrattuale e/o anzianità maturata.
Le dinamiche con le quali possono essere scelti i giorni di preavviso possono dunque variare, ma restano un passaggio obbligatorio imprescindibile da entrambe le parti, sia nel caso in cui si tratti di licenziamento da parte del datore di lavoro, sia nel caso in cui occorra dare un preavviso per dimissioni, ma in ogni caso ci si riferisce al periodo di preavviso, solo nei confronti di quel periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione e l’effettiva cessazione del rapporto lavorativo.
Quanti giorni di preavviso per il licenziamento?
Adesso è il momento di affrontare la parte tecnica, quella esplicabile in cifre, numeri ed esempi validi, in modo tale da poter avere un quadro generale delle varie situazioni e farsi quindi un’idea di come procedere.
(N.B. Il testo che segue e le relative casistiche sono da considerarsi come materiale puramente accademico, si ricorda pertanto che, nel momento in cui ci si trova a dover affrontare questo tipo di tematiche, la scelta migliore è sempre quella di consultare uno specialista, adeguatamente preparato in tema di diritto del lavoro, per sapere tutto ciò che riguarda i propri giorni del preavviso di licenziamento)
Come già anticipato, esistono alcune variabili da considerare che incidono sul numero di giorni di preavviso, che sono descritte dai vari contratti collettivi nazionali di lavoro e rappresentano un obbligo per entrambe le parti (sia in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro, sia nel caso in cui si parli di dimissioni spontanee da parte del lavoratore), ma nelle righe seguenti cercheremo di fare degli esempi, delineando (per le specifiche condizioni elencate) quanto dura il periodo di preavviso.
- Per un impiegato livello 1 fino a quattro anni di anzianità aziendale occorre un preavviso pari a due mesi di calendario;
- Per un impiegato sempre livello 1 ma con anzianità compresa tra i quattro e i dieci anni occorre un preavviso di tre mesi.
- Sempre un impiegato ma di livello 2 (inferiore nella scala retributiva rispetto al livello 1) con anzianità aziendale fino a quattro anni ha diritto ad un periodo di preavviso corrispondente a un solo mese;
- Lo stesso impiegato di livello 2 ma con anzianità tra i quattro e i dieci anni ha diritto invece a quarantacinque giorni di calendario.
Va specificato inoltre che tali normative, dopo il superamento del periodo di prova, hanno valore sia per i lavoratori a tempo determinato che per i lavoratori con contratto a scadenza
Se non si rispettano i giorni di preavviso cosa succede?
Esistono determinate situazione, definite licenziamento senza preavviso, che possono essere riscontrate e messe in atto sia da parte dell’azienda, sia da parte del lavoratore, per le quali in entrambi i casi vi sono delle conseguenze o delle normative da rispettare per essere esenti da tale obbligo.
Nel caso in cui a cessare il rapporto lavorativo senza preavviso sia il dipendente, il datore di lavoro è legittimato a trattenergli dalla busta paga un importo pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata se il suddetto periodo fosse stato regolarmente lavorato.
Nel caso in cui invece, sia l’azienda stessa a non applicare con i giusti modi stabiliti dal CCNL un licenziamento con preavviso, negando dunque al lavoratore il diritto ad essere informato per tempo di tale decisione, Il datore di lavoro è soggetto al pagamento di un’indennità sostitutiva che si aggiunge al ticket di licenziamento.
Questo tipo di procedura è da considerarsi, come già detto, un obbligo per entrambe le parti, poiché ad entrambe le parti (lavoratore e datore di lavoro) risulta utile un periodo di giorni con i quali potersi organizzare a fronte dell’imminente cambiamento.
Risulta pertanto genericamente improprio un procedimento di dimissioni o licenziamento detti gergalmente "in tronco", poiché questo tipo di comportamento tende a ledere entrambe le parti e, di conseguenza, sono previste indennità al fine di recuperare tali perdite.
Occorre in fine ricordare che, generalmente, il preavviso va da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 4 mesi; pertanto più è lungo il periodo e più severa sarà la sanzione di cui il datore di lavoro dovrà farsi carico in caso di mancato rispetto dello stesso (o viceversa maggiori saranno i soldi a cui il lavoratore dovrà rinunciare in caso di errata applicazione delle norme in vigore)
Quando non è necessario il preavviso?
Ci sono dei particolari casi in cui l’obbligo di preavviso non sussiste, poiché le condizioni in essere fanno decadere ogni obbligo, da parte del lavoratore o da parte del datore di lavoro, a seconda dei casi.
Innanzitutto è bene precisare come il comportamento delle parti stesse va ad incidere su tale obbligo, andando a toccare l’argomento del licenziamento/dimissioni in tronco definite "per giusta causa", come ad esempio nel caso in cui una delle due parti abbia assunto un comportamento lesivo tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto lavorativo, oppure quando, molto più semplicemente, deve ancora concludersi il periodo bilaterale di prova nel quale entrambi le parti hanno diritto a recedere dal contratto senza preavviso.
Un caso isolato senza particolari conseguenze può essere invece il procedimento di risoluzione consensuale del rapporto lavorativo, dove entrambe le parti decidono privatamente come regolamentare e, di conseguenza risolvere internamente, questa situazione.
Per riassumere, le cause più comuni di licenziamento/dimissioni senza preavviso possono essere:
- Licenziamento per giusta causa;
- Licenziamento durante o al termine del periodo di prova;
- Risoluzione consensuale del rapporto.
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Ulteriori ambiti di intervento riguardano i casi di contratti di apprendistato o part -time fittizi, di mancato rinnovo di contratti a tempo determinato o di riconoscimento delle mansioni superiori svolte dal dipendente.