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Contratto a Roma

Per sancire l’inizio di un rapporto di lavoro tra datore e dipendente, la prima cosa da fare è concludere un contratto di lavoro.

A differenza dei contratti degli altri settori, il lavoro subordinato è soggetto a numerose norme inderogabili dalle parti se non in senso più favorevole al dipendente.

Cos’è un contratto di lavoro

Il contratto di lavoro è l’atto individuale che regola il rapporto giuridico tra datore e lavoratore dipendente, con cui quest’ultimo si impegna a svolgere le prestazioni lavorative previste, nei tempi e nei luoghi sottoscritti, in cambio di una retribuzione mensile pattuita.

  • Il contratto di lavoro contiene specifici elementi che lo caratterizzano:
  • la denominazione dell’azienda o il nome e cognome del datore di lavoro;
  • i dati anagrafici del lavoratore;
  • la tipologia di contratto, se a tempo indeterminato o determinato;
  • la data di efficacia del contratto di lavoro;
  • l’orario e la sede di lavoro;
  • il contratto collettivo di lavoro applicato;
  • categoria e livello di inquadramento del dipendente;
  • le mansioni da svolgere e la retribuzione erogata;
  • l’eventuale periodo di prova e l’eventuale patto di non concorrenza.

Dopo aver assunto il dipendente, il datore deve effettuare le c.d. comunicazioni obbligatorie come la compilazione del modello Unilav per comunicare l’assunzione stessa e tutti i dettagli in merito.

Quali sono le tipologie di contratti di lavoro

Attualmente le principali tipologie di contratto di lavoro oggi consentite sono:

  • Il contratto a tempo indeterminato
  • Il contratto a tempo determinato o a termine
  • Il contratto di somministrazione
  • Il contratto a chiamata
  • Lavoro accessorio (cd. voucher)
  • L’apprendistato
  • Il part-time
  • Il contratto a progetto
  • Contratto di apprendistato
  • Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

Con il contratto a tempo indeterminato, in caso di licenziamento illegittimo il lavoratore ha diritto a un’indennità commisurata all’anzianità aziendale e ad altri criteri; eventuali comportamenti discriminatori o di abuso del potere datoriale saranno sanzionati con la reintegrazione del dipendente.

Contratto a tempo determinato o a termine

La durata massima è fissata in dodici mesi e può essere elevata a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
  • esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Il contratto a tempo determinato non può quindi avere una durata superiore a ventiquattro mesi, comprese eventuali proroghe e/o rinnovi, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Contratto part-time

Una delle tipologie di contratto più comunemente usata dai datori di lavoro per evitare di pagare le imposte sul lavoro e di versare i contributi, è la sottoscrizione di un falso contratto part time, richiedendo effettivamente un numero di ore lavorate pari ad un full-time.

Contratto di somministrazione

Con questa tipologia di contratto l’azienda (utilizzatrice) richiede manodopera ad agenzie autorizzate (somministratori) ed iscritte ad un apposito Albo.

È una tipologia di contratto che quindi coinvolge tre soggetti, azienda, agenzia e lavoratore legati da due diversi contratti:

  • un contratto di somministrazione tra somministratore ed utilizzatore;
  • un contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore in cui la retribuzione ed il versamento dei contributi previdenziali sono a carico del somministratore.

Contratto a chiamata

Questa particolare tipologia di contratto consente, in specifici casi, al datore di lavoro di usufruire delle prestazioni del lavoratore con un contratto di lavoro subordinato solo quando l’azienda ne ha bisogno, pagando un’indennità di disponibilità nel caso in cui il lavoratore si impegni contrattualmente a rispondere alla chiamata.

Può avere durata massima di 400 giornate in 3 anni solari, superate le quali il contratto diventa un contratto a tempo indeterminato ordinario.

Lavoro accessorio (voucher)

Definitivamente abrogato nel 2017, consentiva delle prestazioni lavorative retribuite con voucher o buoni lavoro e che prevedevano anche copertura INPS ed INAIL; è stato sostituito dalle cd. prestazioni occasionali, con maggiore garanzia per il lavoratore.

Contratto a progetto

Anche il contratto a progetto è stato abrogato dal Jobs Act salvo le ipotesi in cui questi contratti non siano motivati da particolari esigenze produttive ed organizzative del settore di appartenenza.

Contratto di apprendistato

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  2. apprendistato professionalizzante;
  3. apprendistato di alta formazione e ricerca.

Nello specifico, possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni

Cosa fare quando non si ha un contratto di lavoro

Quando nasce un rapporto di lavoro subordinato, questo è da intendersi a tempo pieno ed indeterminato e tutte le altre forme di assunzione sono considerate deroghe che vanno necessariamente messe per iscritto.

Ecco perché è importante la firma del dipendente sul contratto, altrimenti viene considerato a tutti gli effetti un contratto full-time e indeterminato.

Impugnazione del licenziamento

Questa invece la procedura di impugnazione del licenziamento:

  • il licenziamento deve essere contestato per iscritto entro 60 giorni dalla sua comunicazione;
  • nei successivi 180 giorni, deve essere depositato il ricorso in Tribunale o comunicata al datore la volontà di esperire un tentativo di conciliazione o arbitrato.

Queste regole si estendono poi, anche se con diversi termini di decadenza: a tutti i casi di invalidità del licenziamento; all’impugnazione del trasferimento del lavoratore, del termine apposto al contratto di lavoro o della cessione del contratto in caso trasferimento d’azienda; ad altri casi individuati dalla legge.

Se ti ritrovi in una di queste situazioni, contatta lo Studio Legale Flaminio; contataci senza impegno, via mail o telefonicamente: sapremo aiutarti a far valere i tuoi diritti.

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