Licenziamento illegittimo a Roma
Per licenziamento illegittimo si intende quel provvedimento di recesso anticipato del rapporto di lavoro che manca di giusta causa o di un giustificato motivo oggettivo o soggettivo. In tali casi il lavoratore gode delle tutele previste dalla legge.
Quando il licenziamento è illegittimo
Il licenziamento è infatti legittimo nei soli casi di: licenziamento per giusta causa o licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo. In assenza di queste motivazioni valide, si parla di licenziamento illegittimo.
Rientrano, in senso ampio, in questa tipologia di licenziamento: il licenziamento discriminatorio; il licenziamento disciplinare con illecito inesistente o non grave; un riassetto solo fittizio dell’azienda; la mancata verifica da parte del datore di lavoro, della possibilità di repechage per il lavoratore; il licenziamento intimato in forma orale o quello intimato per causa di matrimonio.
Cosa succede in caso di licenziamento illegittimo per assenza di giusta causa o di giustificato motivo oggettivo o soggettivo?
In generale, secondo il Jobs Act la conseguenza del licenziamento illegittimo è la corresponsione al lavoratore di un indennizzo predeterminato, crescente all’anzianità di servizio.
Questo regime trova applicazione solo in riferimento ai licenziamenti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 7 Marzo 2015, indipendentemente dalla natura imprenditoriale o meno del datore di lavoro e dal numero di lavoratori occupati.
Se il giudice ritiene assente la motivazione del recesso addotta dal datore di, condanna l’azienda al pagamento di un’indennità pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, (comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità).
Se invece, in caso di licenziamento disciplinare, accerta che il fatto addebitato è del tutto inesistente, al dipendente spetta la reintegra sul posto di lavoro e un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, oltre al versamento contributi previdenziali e assistenziali.
Licenziamento disciplinare
La tipologia di licenziamento più frequente è quello disciplinare che può avvenire:
- per giustificato motivo soggettivo, determinato da un “notevole inadempimento” del lavoratore agli obblighi contrattuali; in questo caso è obbligatorio il preavviso;
- per giusta causa, determinato da un comportamento del lavoratore talmente grave da non consentire, nemmeno in via temporanea, la prosecuzione del rapporto di lavoro; in questo caso, invece, non sussiste l’obbligo di preavviso.
Licenziamento senza giusta causa sotto i 15 dipendenti:in caso di licenziamento senza giusta causa o senza giustificato motivo soggettivo, al lavoratore, tranne casi particolari, spetta la sola tutela obbligatoria, ma con indennità dimezzata.
Impugnare il licenziamento illegittimo
L’impugnazione del licenziamento deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, che renda nota la volontà del lavoratore.
L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni dal:
- deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione di giudice del lavoro;
- o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
Licenziamento illegittimo sotto i 15 dipendenti
I diritti del lavoratore licenziato illegittimamente variano a seconda delle dimensioni dell’azienda, della data di assunzione, del tipo illegittimità commessa dal datore di lavoro.
Licenziamento illegittimo sotto i 15 dipendenti: le conseguenze del recesso illegittimo perché discriminatorio, nullo o orale sono identiche sia per le aziende con più di 15 dipendenti che per quelle che non raggiungono tale soglia.
Licenziamento con meno di 15 dipendenti: in particolare per gli assunti prima del 7 marzo 2015 è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro nei casi più gravi (licenziamento discriminatorio ecc.), oltre un’indennità, e il mero risarcimento, in alternativa alla reintegrazione, negli altri casi.
Il risarcimento per il licenziamento illegittimo è pari ad un’indennità compresa tra le 2,5 e le 6 mensilità, a seconda dell’anzianità del lavoratore, delle dimensioni dell’azienda ecc.
Licenziamento illegittimo con contratto a tempo indeterminato
Nel contratto a tempo determinato il licenziamento è possibile solo per giusta causa e per impossibilità sopravvenuta; non è quindi possibile licenziare se l’azienda affronta un calo di commesse mentre è possibile il recesso per cessazione dell’attività;
In caso di recesso illegittimo del datore di lavoro, il lavoratore che ha subito un licenziamento ingiustificato non ha però diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, ma solo al riconoscimento della retribuzione che avrebbe percepito fino alla scadenza del contratto.
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