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Licenziamento contratto a tempo determinato a Roma

Le condizioni di licenziamento di un lavoratore a tempo determinato sono differenti da quelle previste per il rapporto a tempo indeterminato e in questo articolo verranno spiegati i punti più salienti come termini di preavviso e limitazioni.

Preavviso del licenziamento contratto a tempo determinato

Nei contratti a tempo determinato, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore solo per giusta causa, ovvero:
  • per motivi che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
  • per motivi disciplinari, basti pensare ad episodi di furto, aggressione fisica nei confronti di altri dipendenti oppure assenza ingiustificata.
In entrambi i casi non è necessario alcun preavviso da parte del datore di lavoro.

Per quanto riguarda invece le dimissioni nel contratto a tempo determinato, anch'esse devono avvenire per il medesimo motivo e la giusta causa include:
  • il mancato pagamento della retribuzione;
  • le discriminazioni razziali, sessuali, etc. documentate e dimostrabili;
  • casi di mobbing;
  • l'utilizzo del dipendente oltre l'orario di lavoro;
  • il mancato rispetto delle norme antinfortunistiche;
  • le molestie sessuali.
Quando il lavoratore rassegna le sue dimissioni per giusta causa, ha diritto al risarcimento dei danni che corrispondono solitamente agli stipendi che il lavoratore avrebbe percepito fino al termine del contratto qualora non si fosse dimesso.

Le dimissioni, per essere considerate valide, devono essere formalizzate per via telematica e poi trasmesse al datore di lavoro, proprio come accadrebbe con un contratto a tempo indeterminato.

Il preavviso non è invece necessario in caso di licenziamento o dimissioni durante il periodo di prova, il quale serve appunto ad entrambe le parti (lavoratore e datore di lavoro) per decidere se il rapporto può proseguire oppure no.

Durante il periodo di prova non occorre fornire alcun tipo di spiegazione.

Esiste inoltre un'alternativa al licenziamento a tempo determinato e alle dimissioni, ossia la risoluzione consensuale, attraverso la quale entrambe le parti si accordano per risoluzione del contratto prima della sua scadenza.

Nella risoluzione consensuale il dipendente e il datore di lavoro godono della massima libertà di stabilire le condizioni di cessazione del contratto, per esempio se quest'ultima sarà immediata o differita.

Se è immediata, il rapporto di lavoro terminerà lo stesso giorno in cui sarà sottoscritto l'accordo, se invece è differita cesserà dopo che il lavoratore ha usufruito delle ferie o di un periodo di aspettativa.

Limiti del contratto a tempo determinato

Come dice il termine stesso, il contratto a tempo determinato e licenziamento prevede un inizio ed un termine prestabiliti e la sua durata massima corrisponde a 24 mesi.

Vi sono però dei casi in cui la sua durata può essere estesa fino a 24 mesi, a patto che non si verifichino variazioni di mansioni.

Salvo quanto previsto dai contratti collettivi e per le attività stagionali, il contratto a tempo determinato può essere stipulato per una durata superiore ai dodici mesi o prorogato oltre tale periodo (o rinnovato) solo alle seguenti condizione da indicare per iscritto:
  • la necessità di sostituire altri lavoratori dell'azienda;
  • esigenze oggettive e temporanee straordinarie non programmabili, basti pensare ad un aumento
  • improvviso del carico di lavoro.

Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro voglia usufruire nuovamente della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo determinato, ha la possibilità di stipulare un nuovo contratto.
Bisogna però precisare che occorre un distacco temporale tra i due accordi.

Per quanto riguarda le tempistiche, esse corrispondono a:

  • dieci giorni se il precedente rapporto di lavoro a tempo determinato ha avuto una durata pari o inferiore a sei mesi;
  • venti giorni se il contratto precedente è durato sei mesi o più.

Ogni rinnovo deve inoltre essere giustificato secondo le vigenti norme legislative.

Le motivazioni devono appunto corrispondere ad un aumento della mole di lavoro o alla sostituzione di altre figure professionali equipollenti.

Bisogna però segnalare che le proroghe nel contratto a tempo determinato subiscono una maggiorazione dei costi, in primis l'incremento dell'1,4% sull'imponibile contributivo più un ulteriore 0,5% per ciascun contratto di questa tipologia.

Il contributo dell'1,4% va inoltre ad addizionarsi all’1,61% di finanziamento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), ossia l'indennità mensile per la disoccupazione.

Esistono però dei casi in cui il contributo addizionale non è dovuto all'INPS e sono:

  • lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
  • lavoratori dipendenti, sempre con contratto a tempo determinato, appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni;
  • lavoratori stagionali, per esempio braccianti;
  • lavoratori assunti per sostituire altri lavoratori assenti, basti pensare alla maternità.

Grazie al Decreto Dignità, se il datore di lavoro decide di assumere a tempo indeterminato un lavoratore con contratto a tempo determinato, ha la possibilità di recuperare il contributo addizionale versato, a patto che prenda la suddetta decisione entro sei mesi dalla scadenza del contratto.

Tale beneficio è valido anche se il datore di lavoro riassume lo stesso lavoratore.

In quest'ultimo caso, oltre al recupero del contributo addizionale, il datore di lavoro, tra il 2019 ed il 2020, fino a massimo 36 mesi, sarà esente dal versamento pari al 50% dei contributi previdenziali a suo carico fino a tremila Euro all'anno.

L'assunzione deve però riguardare i lavoratori di età inferiore ai 35 anni che non sono mai stati assunti a tempo indeterminato.

Il contratto a tempo determinato non è invece ammesso nelle seguenti casistiche:

  • per sostituire dei lavoratori scioperanti;
  • quando sei mesi prima dell'assunzione si sono verificati dei licenziamenti collettivi, eccetto alcuni casi dettati dalle norme legislative vigenti;
  • presso le aziende in Cassa Integrazione, in quanto si tende a privilegiare i lavoratori precedentemente assunti;
  • quando il datore di lavoro non ha effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della
  • normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Per quanto riguarda infine il periodo di prova, esso è commisurato alla durata del contratto e alle rispettive mansioni da svolgere.

Inoltre la sua esistenza deve essere sempre specificata per iscritto e deve essere remunerata regolarmente; non sono infatti contemplate altre forme sostitutive di pagamento come buoni pasto, rimborsi spesa e via discorrendo.

Nota bene: qualora un contratto di lavoro avesse una durata superiore ai dodici mesi e non si verificano tutte le condizioni sopra menzionate, esso si trasforma automaticamente, una volta superato il termine, in un contratto a tempo indeterminato a tutti gli effetti.

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