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Licenziamento per mancanza di lavoro a Roma

Come noto il datore di lavoro può porre fine al rapporto con un proprio dipendente licenziandolo. Tranne casi particolari, il licenziamento, per non essere considerato illegittimo, deve essere sorretto da una giusta causa o da un giustificato motivo oggettivo o soggettivo.

Il licenziamento per mancanza di lavoro, in particolare, è riconducibile al "licenziamenti per giustificato motivo oggettivo".

Licenziamento per mancanza di lavoro: di cosa si tratta?

Il licenziamento per mancanza di lavoro è quindi riconducibile al "licenziamento per giustificato motivo oggettivo", categoria che, più in generale, comprende ad esempio i casi in cui l’azienda subisca una significativa contrazione del fatturato, debba ridefinire l’assetto organizzativo o produttivo, o sostituire macchine al lavoro dei dipendenti.

Licenziamento collettivo e licenziamento individuale per mancanza di lavoro: premesso che qualora queste ragioni fossero in realtà insussistenti il licenziamento sarebbe illegittimo, il licenziamento per mancanza di lavoro può assumere il carattere del licenziamento individuale o del licenziamento collettivo.

Nel secondo caso il recesso deve essere preceduto dalla consultazione delle rappresentanze sindacali, nel rispetto della specifica disciplina dettata dal legislatore; in ogni caso tale normativa si applica nel solo caso in cui il datore di lavoro decida di licenziare, nell'arco di 120 giorni, almeno 5 dipendenti. In caso contrario, si applica la disciplina del licenziamento individuale.

Licenziamento individuale per mancanza di lavoro: nello specifico, il datore di lavoro potrà licenziare il dipendente, a pena di illegittimità, solo a determinate condizioni; se, ad esempio, il datore di lavoro procede alla risoluzione del rapporto di lavoro adducendo un calo del fatturato ma dai bilanci non risulta alcuna contrazione significativa, il dipendente potrà contestare il licenziamento entro 60 giorni impugnando l’atto.

Cos'è il licenziamento per mancanza di lavoro.

Come già anticipato, il licenziamento per mancanza di lavoro equivale ad un licenziamento per motivi economici e quindi oggettivi; il dipendente non ha alcuna responsabilità per il licenziamento, poiché il datore sceglie chi assumere e chi licenziare in base all'andamento dell'azienda stessa.

Il licenziamento può poi comunque essere evitato con il ripescaggio del dipendente (cd. repechage); il datore di lavoro deve infatti controllare che tutte le mansioni all'interno dell'azienda siano occupate prima di licenziare definitivamente il proprio dipendente.

Se non risultano delle mansioni che il dipendente può svolgere, il datore di lavoro può proseguire con il licenziamento.

Contestare la lettera di licenziamento per mancanza di lavoro.

Se si ritiene illegittimo il licenziamento subito poiché le norme che vincolano il datore di lavoro non sono state rispettate o perché l'azienda non ha avuto cali di fatturato che possano portare al licenziamento per motivi economici (licenziamento per giustificato motivo oggettivo), si può allora contestare la lettera di licenziamento per mancanza di lavoro.

La lettera di licenziamento per mancanza di lavoro (così come qualsiasi altra lettera di licenziamento) può infatti essere impugnata entro 60 giorni dalla conoscenza della stessa mentre, nei 180 giorni successivi, deve essere intrapresa l’eventuale azione giudiziaria.

Indubbiamente, non spetterà al dipendente dimostrare l'inesistenza delle motivazioni addotte dal datore di lavoro in sede di licenziamento; questi dovrà infatti limitarsi ad esporre le proprie argomentazioni, indicando quali delle ragioni su cui si fonda il licenziamento ritenga insussistenti.

Se ad esempio il datore di lavoro sostiene che il dipendente sia stato licenziato per un calo del fatturato, il lavoratore potrà contestare tale affermazione qualora ritenga che il fatturato non sia calato o che, ad esempio, in seguito al licenziamento, sia stato assunto nuovo personale.

Si sottolinea, infine, che il datore di lavoro dovrà dimostrare anche l’impossibilità di impiegare il dipendente in altra posizione (cd. ripescaggio).

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