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Licenziamento per motivazione economica a Roma

Una tipologia di conclusione del rapporto di lavoro che rientra nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è il licenziamento economico.

Cosa sono i licenziamenti per motivazione economica

Con il termine licenziamento per motivazione economica si intende il potere del datore di lavoro di licenziare i dipendenti per motivazioni legate al riassetto organizzativo dell’azienda, sempre che la decisione non derivi dalla semplice volontà di incrementare il profitto.

Secondo la Cassazione, infatti, il licenziamento non è legittimo solo in caso di significativo andamento economico negativo, «essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa».

Ragioni del licenziamento per motivi economici

Rientrano in questa tipologia di chiusura del rapporto di lavoro: il licenziamento per calo lavoro, per cessazione dell’attività produttiva o per fallimento; per soppressione del posto o del reparto in cui è impiegato il lavoratore; per l’utilizzo di nuove tecnologie “programmate” da altri; per ottenere una maggiore efficienza gestionale.

In caso di andamento economico negativo, affinché il licenziamento sia valido  deve sempre sussistere una o più situazioni sfavorevoli e non occasionali che influiscono in modo decisivo sulla normale attività produttiva, oppure la necessità di sostenere notevoli spese straordinarie.

In caso di licenziamento per riorganizzazione aziendale, nella scelta del dipendente da licenziare, il datore di lavoro non ha libero arbitrio ma deve attenersi ai criteri previsti in sede di contrattazione collettiva, o comunque alla correttezza e buona fede negoziale, valorizzando condizioni come l’anzianità di servizio e il carico familiare.

In ogni caso, prima di procedere al licenziamento, il datore deve verificare l’impossibilità del c.d. repêchage, ovvero di poter riassegnare il dipendente ad altre mansioni nella medesima azienda; in caso contrario al lavoratore spetta un’indennità risarcitoria quantificata secondo i criteri individuati dalla legge e dalla giurisprudenza.

Preavviso del licenziamento economico

Il licenziamento, pena l’inefficacia, deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta, assieme ai motivi che lo hanno provocato. Anche in questo caso il datore di lavoro è obbligato a rispettare i termini di preavviso, previsti per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, e a corrispondere al lavoratore il T.F.R.; il lavoratore potrà poi presentare richiesta all’Inps per l’assegno di disoccupazione.

Nei casi di licenziamento più gravi, il lavoratore può impugnare il recesso, con diritto oltre che alla reintegra nel posto di lavoro, oltre a un’indennità di licenziamento pari alle retribuzioni che gli sarebbero spettate dal giorno del licenziamento a quello di effettivo reintegro.

Licenziamento per crisi aziendale

Il licenziamento per crisi aziendale scatta in situazioni in cui la produzione aziendale non è in grado di far fronte ai costi di produzione.

La legge ritiene legittimo il licenziamento immotivato; il datore di lavoro, infatti, nel motivare il recesso, deve indicare le ragioni effettive della sua scelta, che non possono mai corrispondere a motivi discriminatori, antipatie personali o difficoltà di relazione.

È infatti illegittimo il licenziamento giustificato da una crisi aziendale che non emerge dai bilanci; questo può essere impugnato entro i termini di legge, al fine di vederne dichiarata l’illegittimità, con diritto al risarcimento del danno e, in casi specifici, alla reintegra.

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