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Licenziamento per malattia a Roma

Con la locuzione “licenziamento per malattia” ci si riferisce ad una questione estremamente delicata di diritto del lavoro. Diversi sono gli aspetti rilevanti, la maggior parte dei quali legati al comportamento che il soggetto in malattia deve tenere durante il periodo di degenza.

Licenziamento giusta causa durante malattia

Licenziamento per malattia prolungata: in linea generale, il datore di lavoro non ha la possibilità di licenziare un dipendente in malattia durante il cosiddetto periodo di comporto; se il licenziamento è dovuto alla malattia stessa, infatti, questo è illegittimo; se invece è dovuto a ragioni esterne alla malattia (ad es. crisi aziendale e quindi licenziamento per giustificato motivo oggettivo), il recesso è inefficace fino al superamento del periodo di comporto.

Terminato tale periodo, peraltro, il datore di lavoro che verificate le condizioni di salute del dipendente rinunci al licenziamento - nonostante la malattia si sia protratta, prima del rientro, oltre il periodo di comporto - non può più esercitare tale diritto.

Licenziamento giusta causa durante malattia: In generale, numerosi sono i casi in cui un licenziamento può dirsi giustificato: il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo o soggettivo e, nello specifico, il licenziamento per superamento del periodo di comporto o per scarso rendimento.

Rimaniamo però nell'ambito del licenziamento per giusta causa durante la malattia, così da delinearne le peculiarità con maggiore chiarezza; durante la malattia, infatti, il datore di lavoro può eccezionalmente dare il via alla procedura di licenziamento per giusta causa nel momento in cui, ad esempio, il dipendente in malattia rifiuti di sottoporsi alla visita medica di controllo.

Siamo nell'ambito del licenziamento per cause imputabili al dipendente e, in casi simili, il datore di lavoro ha il diritto di licenziarlo. E non è tutto.

Un altro motivo che potrebbe comportare il licenziamento per giusta causa durante il periodo di malattia riguarda l'eventualità in cui il lavoratore comprometta le possibilità di guarigione; il dipendente in malattia, infatti, ha il dovere di non compromettere il proprio stato di salute, essendo ancora a tutti gli effetti sotto contratto.

Infine, un'ulteriore potenziale causa di licenziamento durante il periodo di malattia è l'eventualità in cui il lavoratore abbia simulato un malanno inesistente: anche in questo caso il datore di lavoro ha il diritto di recedere seduta stante dal contratto.

Licenziamento per malattia professionale

Particolarmente interessante è la questione relativa al licenziamento per malattia professionale. Per "malattia professionale" si intende una particolare patologia clinica in grado di svilupparsi progressivamente a causa del lavoro prestato.

Lo sviluppo della patologia potrebbe avvenire in seguito all'esposizione costante, sul posto di lavoro, ad un fattore di rischio causale rispetto all'infermità del lavoratore: ebbene né l’infortunio sul lavoro né la malattia professionale costituiscono motivo di licenziamento.

Periodo di comporto: cos'è e come funziona

Ai fini della definizione dell'ambito del licenziamento per malattia, è essenziale chiarire con maggior precisione la definizione di "periodo di comporto".

Per "periodo di comporto" si intende quello specifico arco di tempo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il dipendente in malattia, a meno che, come riportato nel primo paragrafo, non sussistano casi specifici riconducibili al licenziamento per giusta causa (ad es. il comportamento scorretto del lavoratore durante il periodo di degenza, l'invenzione di una malattia e così via).

Ma vediamo come si delinea un tipico caso di licenziamento al termine del periodo di comporto. Supponiamo che il contratto collettivo di riferimento preveda un periodo di comporto pari a 60 giorni: ebbene il datore di lavoro che intenda licenziare il proprio dipendente potrà farlo solo a partire dal 61esimo giorno; si parla poi di “periodo di comporto secco” quando la malattia è unica e ininterrotta e di "periodo di comporto per sommatoria" quando si sommanocon riferimento a  più episodi morbosi.

Licenziamento per malattia durante il comporto

Come riportato nei paragrafi precedenti, il diritto del lavoro italiano disciplina i casi in cui il lavoratore in malattia non può essere licenziato.

Licenziamento e malattia del lavoratore durante il periodo di comporto: riassumendo, generalmente il datore di lavoro non ha la possibilità di licenziare un dipendente a causa della sua malattia durante il cosiddetto periodo di comporto; inoltre, qualora il datore di lavoro volesse recedere dal contratto per motivi estranei alla malattia (ad esempio per una significativa contrazione del fatturato, ossia per giustificato motivo oggettivo) dovrebbe comunque attendere il termine del periodo di comporto per procedere.

Licenziamento per malattia durante il comporto: il datore di lavoro può invece licenziare il dipendente quando non è ancora scaduto il periodo di comporto solo in casi eccezionali riconducibili al licenziamento per giusta causa, come nel caso in cui il lavoratore ponga in essere comportamenti che mettano a rischio la propria salute o atteggiamenti mirati all'ottenimento ingiustificato di un periodo di degenza.

È il caso, ad esempio, della totale invenzione di un malanno: qualora un lavoratore, durante il periodo di comporto, inscenasse una ricaduta, richiedendo al proprio datore di lavoro un ulteriore periodo di malattia, il datore stesso, previo parere medico negativo, potrebbe procedere con il licenziamento del lavoratore.

Licenziamento per malattia a Roma – Studio Legale Flaminio

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