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Indennità di trasferta a Roma

L’indennità di trasferta rappresenta la somma riconosciuta in busta paga al lavoratore per aver svolto l’attività in un luogo diverso dalla sua sede abituale.

Cos’è l’indennità di trasferta

La trasferta, a differenza del trasferimento, rappresenta uno spostamento temporaneo del luogo in cui svolgere l’attività di lavoro, al termine della quale il dipendente è tenuto a rientrare nella sua sede di lavoro.

Per la trasferta è comunque previsto un rimborso spese; viene quindi erogata un’indennità di trasferta, sottoposta ad un particolare regime dal punto di vista sia contributivo che fiscale.
Come si calcola l’indennità di trasferta

L’ammontare dell’ indennità per trasferte di lavoro è stabilito dai contratti collettivi.
Il CCNL Metalmeccanica – Industria ad esempio prevede un’indennità giornaliera pari a:

  • 42,85 euro per l’intera trasferta;
  • 11,73 euro per i pasti principali;
  • 19,39 euro per il pernotto;

In alternativa all’indennità di trasferta il datore può rimborsare le spese effettivamente sostenute.
Altre tipologie di contratto invece prevedono un sistema “misto”, dove all’ indennità di trasferta si affianca il rimborso spese. Come nel CCNL Turismo – Confcommercio in cui è previsto il rimborso spese vitto ed alloggio oltre che l’indennità di trasferta, calcolata in percentuale sulla retribuzione mensile.

Oltre che all’indennità di trasferta, il lavoratore ha quindi diritto ad un rimborso spese, il cui ammontare varia a seconda che il luogo della trasferta sia in territorio comunale o meno.

Chi ha diritto all’indennità?

L’indennità di trasferta spetta al dipendente per risarcirlo del disagio causato dallo spostarsi per svolgere al suo lavoro e/o per rimborsargli le spese affrontate durante la trasferta. L’indennità per le trasferte di lavoro deve essere corrisposta per legge per tutte le giornate di durata dell’incarico da svolgere fuori sede, comprese festività, domeniche e giornate di malattia.

La stessa disciplina che riguarda le indennità ed i rimborsi per le trasferte è prevista anche nei confronti del lavoratore non dipendente e quindi collaboratore.

Diversa è la figura del dipendente trasfertista che invece è obbligato contrattualmente, a prestare la propria attività in sedi di lavoro sempre diverse e non ha una sede fissa. In questo caso è compensato con un’indennità o una maggiorazione della retribuzione, che risulta dovuta a prescindere dall’effettività degli spostamenti.

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