Discriminazione sul lavoro e mobbing a Roma
La legge difende i lavoratori dalle discriminazioni religiose, personali, sessuali o dovute a un handicap o all’età.
Cosa sono le discriminazioni sul lavoro
Con il termine discriminazioni sul lavoro si indicano quei comportamenti vessatori che solitamente si riscontrano nel rapporto di lavoro, sia in fase di selezione che di svolgimento, e tra i quali rientrano, ad esempio, il venir esclusi dai premi di produttività, le ingiurie o il vero e proprio licenziamento discriminatorio.
Una tipologia di discriminazione difficile da provare e da metabolizzare è la c.d. discriminazione indiretta sul lavoro ovvero quella che svantaggia alcune persone rispetto ad altre, come ad esempio l’età anagrafica nei concorsi pubblici. Diversa è la discriminazione diretta che si ha quando si preferisce un lavoratore ad un altro, ad esempio assumendo solo uomini per turni notturni (c.d. discriminazione sul lavoro delle donne).
Trai casi più frequenti e più gravi di discriminazione sul lavoro rientra il licenziamento del dipendente per ragioni religiose, personali, sessuali o dovute ad un handicap del lavoratore; tra le azioni che invece può intraprendere il dipendente, vi è la richiesta del risarcimento dei danni per mancata prosecuzione della carriera a causa del proprio orientamento sessuale.
È fondamentale però essere assistiti da un legale competente in diritto del lavoro, così da rivolgersi al Tribunale per far cessare i comportamenti vessatori, qualora non funzionassero i tentativi di mediazione.
Se ti trovi in una di queste situazioni, contatta senza impegno, via mail o telefonicamente, lo Studio Legale Flaminio, sapremo aiutarti a risolvere il tuo problema.
Cos’è il mobbing
I casi di discriminazione sul lavoro e mobbing non sempre coincidono. Il mobbing sul lavoro rappresenta quell’insieme di comportamenti vessatori in danno del lavoratore - da parte dei datori di lavoro, dei superiori o dei colleghi - come la diffamazione, le molestie, l’ostracismo, l’umiliazione pubblica etc., volti, nella maggior parte dei casi, a costringere il dipendente alle dimissioni.
Omonegatività sul lavoro
Per omonegatività sul lavoro si intende quell’insieme di comportamenti discriminatori volti a ledere la dignità di una persona, creando un clima intimidatorio, degradante o umiliante.
Oltre ai temi legati all’omofobia e al razzismo, la legge tutela anche la c.d. discriminazione religiosa sul lavoro sia in forma diretta - quando, in ragione di un motivo religioso, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un’altra in una situazione analoga - che indiretta, ossia relativa all’adozione di disposizioni, criteri o prassi apparentemente neutri ma tali da generare una situazione di particolare svantaggio.
Tutela contro le discriminazioni sul lavoro
La legge vieta anche la c.d. discriminazione professionale, ovvero quelle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento.
La tutela contro le discriminazioni sul lavoro, dirette e indirette, può essere attivata secondo differenti modalità.
Come difenderti dalle discriminazioni sul posto di lavoro
Come azione individuale, si può ricorrere al Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, sia direttamente che delegando il Consigliere di parità, per la tutela dei propri diritti facendo se necessario, precedere questa operazione dal tentativo di conciliazione.
Il Giudice del Lavoro ha due giorni di tempo per effettuare le dovute valutazioni e in caso di sussistenza della violazione denunciata, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, ordina il risarcimento del danno e la cessazione del comportamento illegittimo con rimozione degli effetti. L’autore delle discriminazioni ha 15 giorni di tempo per opporsi davanti al Giudice stesso.
Collettivamente invece, se i Consiglieri di parità hanno accertato l'esistenza di discriminazioni collettive, prima di promuovere l'azione in giudizio, possono chiedere all'autore della discriminazione un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, entro un termine non superiore a 120 giorni.
In caso il lavoratore decida di non utilizzare la procedura conciliativa o di esito negativo della stessa, si procede con il ricorso giudiziale. Il Giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, ordina all'autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
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